lunedì 24 gennaio 2011

Episcopato e collegialità




di Don Mauro Tranquillo

De toto mundo unus Petrus eligitur qui et universarum gentium vocationi et omnibus Apostolis  cunctisque Ecclesiae Patribus praeponatur ut quamvis in populo Dei multi Sacerdotes sint multique pastores omnes tamen proprie regat Petrus quos principaliter regit et Christus.

«Da tutto il mondo il solo Pietro è scelto per essere preposto alla vocazione di tutte la genti e a tutti gli Apostoli e Padri della Chiesa, cosicché, benché nel popolo di Dio vi siano molti Sacerdoti e molti pastori, tuttavia Pietro governi con potere proprio tutti quelli che in primo luogo governa anche il Cristo». (San Leone Magno, dal Sermone IV, 29 sett. 444)

Analisi del terzo capitolo di Lumen Gentium, nn. 18-23 e della Nota Praevia 

Intendiamo procedere qui ad un’analisi precisa e letterale di una parte del testo stesso di Lumen Gentium, la Costituzione sulla Chiesa uscita dal Concilio Vaticano II. Se ci permettiamo un tale procedimento, evidentemente è perché non la riteniamo un atto che impegni in qualche modo l’autorità della Chiesa, ma solo di quella società humani generis ancilla di cui parla Paolo VI nell’omelia di chiusura del medesimo Concilio(1). Alla luce del Magistero potremo allora giudicare un tale documento, per osservarne la conformità alla dottrina insegnata.
Ci sembra inoltre importante osservare i testi stessi del Concilio, e non tanto le fonti delle nuove dottrine in esso contenute: si rischierebbe di non opporsi più al Concilio in se stesso, ma ad un’interpretazione del medesimo, e rischieremmo di cedere davanti alla proposta di accettarne un’interpretazione “alla luce della Tradizione”. Gli errori, lo vedremo, sono nel Concilio in quanto tale, non solo nelle sue cause e nelle sue conseguenze.
Vorremmo poi soffermarci su un territorio inesplorato ma significativo: l’applicazione dei nuovi princìpi al Cerimoniale dei Vescovi (considerando anche che l’applicazione della collegialità a livello giuridico è ancor oggi incerta e difficilmente afferrabile nelle sue reali conseguenze). Ugualmente la pars destruens argomenterà a partire dal Cerimoniale dei Vescovi promulgato da Clemente VIII e dal Cerimoniale Apostolico, che sono dei veri libri liturgici aventi valore per la Chiesa universale, ed in quanto tali espressioni infallibili della vera dottrina.
Il testo che ora analizzeremo tratta dell’Episcopato e della sua funzione nella Chiesa e nei suoi rapporti con il Papato; i testi, per volere di Paolo VI, devono essere capiti alla luce della cosiddetta Nota explicativa praevia, vista all’epoca dalla tendenza conservatrice come una vittoria della difesa dell’autorità papale. Procediamo ora paragrafo per paragrafo.


L’introduzione (n. 18)

Questo capitolo III sull’Episcopato è inserito dopo il primo capitolo che tratta della Chiesa-sacramento e il secondo che tratta del popolo di Dio, e prima del quarto sui laici. Come se si volesse affermare che il Popolo sacerdotale si divide in due specie, i ministri ed i laici. Si parte dal generale per arrivare al particolare: Dio avrebbe scelto il popolo, in seno al quale ha scelto i ministri e i laici (poiché il laicato sarebbe, naturalmente, una vocazione speciale). Lo stesso schema è seguito nei capitoli V e VI: tutti i cristiani sono chiamati alla santità (cap. V) ed in particolare i religiosi (cap. VI), segno (ovvero sacramento) in mezzo agli altri per ricordare la vocazione universale. Questo sistema viene ugualmente usato per l’Episcopato nei suoi rapporti con il Papa (lo vedremo).
Il nostro capitolo III, in questo numero 18, si apre con un’introduzione, dove si dice che come il Cristo ha istituito dei ministri per conservare il popolo di Dio nell’unità verso il suo fine, così tra questi ministri, successori degli Apostoli, ha scelto Pietro e i suoi successori per essere guida e principio d’unione per l’Episcopato.
Si deve notare anzitutto che si dice all’inizio che il Cristo varia ministeria instituit («ha istituito vari ministeri») e che i ministri sono qui sacra protestate pollent (quelli «che sono rivestiti di sacra potestà»): non solo quindi i Vescovi residenziali, né solamente i Vescovi, ma evidentemente tutti coloro che hanno ricevuto il Sacramento dell’Ordine. Invece immediatamente dopo si parla dei Vescovi come successori degli Apostoli, che hanno essi stessi Pietro come principio d’unità: questo passaggio riprende quasi letteralmente Pastor Aeternus (DS 3050). Ma in Pastor Aeternus tali affermazioni non erano precedute dai capitoli I e II di LG, e soprattutto non erano seguite dai nn. 19 e 20 di questo capitolo III, dove si spiega come tale successione avrebbe luogo…

La vocazione degli Apostoli (n. 19)

Per il Concilio, il ministero apostolico è stato istituito dal Cristo ad modum collegii seu coetus stabilis. La missione affidata agli Apostoli, la loro autorità, non sono state affidate a dei singoli ma a un insieme. I conservatori avevano protestato al Concilio contro l’uso del termine “Collegio”, che a livello giuridico indica un’assemblea di uguali (e tra i Vescovi, il Vescovo di Roma non è uguale agli altri). La formula di compromesso dice dunque collegium seu coetus, e non possiamo contestare sic et simpliciter l’uso di questo termine, visto che il numero 1 della Nota praevia(3) ce ne dà un’interpretazione ufficiale: «Collegium non intelligitur sensu stricte juridico, scilicet de coetu aequalium, qui potestatem suam praesidi suo demandarent, sed de coetu stabili, cujus structura et auctoritas ex revelatione deduci debent (…) Ob eandem rationem, de Collegio Episcoporum passim etiam adhibentur vocabula Ordo vel Corpus» («Il Collegio non si intende in senso strettamente giuridico, cioè di un gruppo di eguali, i quali abbiano demandata la loro potestà al loro preside, ma di un gruppo stabile, la cui struttura e autorità dev’essere dedotta dalla Rivelazione (…) Per la stessa ragione, per il Collegio dei Vescovi si usano con frequenza anche le parole “Ordine” o “Corpo”»). Quello che ci inquieta in questo numero 19 invece è che vi si dica che Nostro Signore avrebbe prima istituito questo Collegio, con lo scopo di predicare, santificare e governare, e che solo in seguito avrebbe messo Pietro a capo, ex iisdem electum. Molti passaggi del Nuovo Testamento sono citati per appoggiare questa tesi. Ora noi notiamo che di questi passaggi due solamente parlano della promessa o della collazione di un potere, e sono Mt. XVI, 16 e Joan. XXI, 15-17, che riguardano il solo san Pietro. Tutti gli altri passaggi citati, dove una missione comune è affidata agli Apostoli, parlano della missione di evangelizzare il mondo, dunque una missione ad extra, verso i non-battezzati, che non sono ancora sudditi della Chiesa. Si tratta piuttosto di un incarico comune che di un potere collegiale, né si vede perché un incarico comune a più persone dovrebbe costituirle in Collegio, o a maggior ragione in un Collegio con un qualunque potere. (Cf. l’articolo di Mons. Lattanzi, Decano della Facoltà di Teologia dell’Università del Laterano, in Divinitas, n. 1, 1964, pp. 41-75).
Noteremo anche che in questo numero l’istituzione del Collegio precede cronologicamente, ma soprattutto logicamente, quella del Papato, come quella del “Popolo di Dio” ha preceduto quella del Collegio. Notiamo anche fin d’ora l’assoluta indeterminazione tra potere d’ordine e potere di giurisdizione(2), citati alla rinfusa come se procedessero da un medesimo atto, l’istituzione del Collegio apostolico, mentre è evidente che gli Apostoli non avevano il potere d’ordine al momento della loro chiamata, mentre lo avevano già quando il Cristo risorto li invia in missione, prima di partirsene verso il Padre: segno che la collazione dei due poteri ai Dodici è indipendente dalla loro chiamata, e che l’uno può essere conferito senza l’altro; questo resta vero anche fondandosi sui testi citati a sproposito dal Concilio e anche ammettendo che la chiamata comune sia sufficiente a fare degli Apostoli un Collegio (cosa che naturalmente noi non ammettiamo).
Da un punto di vista cerimoniale, notiamo come il Ceremoniale Episcoporum sottolineava le due facce dell’Episcopato (ordine e giurisdizione), escludendo che si trattasse di un Collegio: in effetti se i Cardinali, che formano in quanto tali un vero Collegio d’eguali, fuori Roma portavano tutti il rocchetto scoperto (i.e. erano tutti e dappertutto in mozzetta) o la cappa dispiegata e si sedevano tutti sotto lo stesso baldacchino, i Vescovi coprivano il loro rocchetto con la mantelletta non appena fossero usciti dal territorio di loro giurisdizione (se ne avevano uno). Solo il Vescovo diocesano portava la cappa e aveva l’uso del trono e del pastorale, e a lui solo era dovuto l’onore della genuflessione. La riforma del Cerimoniale voluta da Paolo VI (istruzioni Pontificalis ritus, 21 giugno 1968 ; Ut sive sollicite, 31 marzo 1969), e formalizzata da Giovanni Paolo II con il nuovo Ceremoniale Episcoporum (14 settembre 1984) applica tale principio della collegialità. In effetti oggi i Vescovi portano ovunque il rocchetto scoperto, anche a Roma e in presenza del Sommo Pontefice, e l’uso della mantelletta è stato soppresso per loro. Non c’è più reale distinzione tra il modo di pontificare di un Vescovo nella sua diocesi o fuori di essa, tutti usano ovunque il pastorale, la Messa Pontificale al faldistorio (da cui era escluso ogni segno di giurisdizione) è ignorata. Non c’è più alcuna distinzione fra i Vescovi, poiché fanno tutti parte dello stesso Collegio. È altamente spiacevole che anche nei nostri ambienti le norme dell’antico Cerimoniale non siano rispettate ad unguem, forse perché la loro portata teologica non è pienamente compresa.

La perpetuità dell’Episcopato (n. 20)

Il numero 20 ci spiega che la missione affidata agli Apostoli continua grazie ai Vescovi. Per essere esatti, la lettera del testo fa capire che gli Apostoli hanno trasmesso il loro potere a differenti ministri, tra i quali i Vescovi tengono il primo posto: se ciò è vero in una certa misura per il potere d’ordine, non si capisce in che modo lo sarebbe per il potere di governare. E tuttavia a proposito dei ministri si dice senza distinzione che gli Apostoli hanno ordinato loro di attendere universo gregi, in quo Spiritus Sanctus eos posuit pascere Ecclesiam Dei («occuparsi dell’intero gregge, nel quale lo Spirito santo li ha posti per pascere la Chiesa di Dio»). I due poteri sono dunque deliberatamente  confusi lungo tutto il testo, e sempre riuniti senza precisioni: si dice qui anche che i Vescovi sono pastores, ut doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes, gubernationis ministri («pastori, in quanto maestri della dottrina, sacerdoti del culto sacro, ministri del governo»).
Il Concilio afferma in seguito che i Vescovi succedono agli Apostoli, che questo munus si trasmette come quello di san Pietro si trasmette ai suoi successori. Torneremo su questa analogia, quando sarà ripresa in modo più esplicito al n. 22. Per ora, limitiamoci a notare che a succedere agli Apostoli nell’esercizio (sic) del  munus gubernandi Ecclesiam è l’ordo sacratus Episcoporum. Ora, se questa successione dei Vescovi agli Apostoli era stata affermata in modo molto generico (e con riferimento al solo potere d’ordine) al Concilio di Trento (DS 1768), il senso ne era stato esplicitato al Vaticano I: la giurisdizione ordinaria e immediata dei Vescovi è quella «qua Episcopi, qui positi a Spiritu Sancto in Apostolorum loco successerunt, tamquam veri pastores assignatos sibi greges singuli singulos pascunt et regunt» («con la quale i Vescovi, che posti dallo Spirito santo sono succeduti in luogo degli Apostoli, come veri pastori pascono e governano ognuno il singolo gregge affidatogli») (DS 3061). Si vede bene quanto sia diverso dire che i Vescovi succedono agli Apostoli quanto al potere d’ordine, come fa  il Concilio di Trento, o che ogni Vescovo succede agli Apostoli per il fatto di governare il suo proprio gregge, come in Vaticano I, dal dire che l’ordine episcopale esercita per sempre il potere di governare la Chiesa. Come può un ordine essere soggetto di tale potere? Il Concilio sta per rivelarcelo…

La sacramentalità dell’Episcopato (n. 21)

Eccoci ad uno dei due punti chiave del problema. Quello che è stato affermato fin qui trova la sua spiegazione in questo numero. Si è parlato fin qui di poteri e di successione, si vedrà ora come questi poteri si trasmettono (n. 21) e qual è la loro estensione (n. 22).
Il potere trasmesso dagli Apostoli e ricevuto dai Vescovi viene chiamato anzitutto spirituale donum, e si dice chiaramente che si tratta di quel dono che è ricevuto per impositionem manuum (…) in episcopali consecratione. Questa consacrazione conferisce la plenitudinem sacramenti Ordinis e imprime un carattere, ci dice LG, volendo risolvere così la questione della sacramentalità dell’Episcopato. Noi ammettiamo volentieri tale tesi, che logicamente dovrebbe portare il Concilio alle conclusioni opposte da quelle che ricerca. In effetti, se leggiamo la sessione XXIII del Concilio di Trento, vi troviamo che il sacerdozio conferito dal Cristo agli Apostoli e ai loro successori è detto potestatem … consecrandi, offerendi et ministrandi  Corpus et Sanguinem ejus, nec non et peccata dimittendi et retinendi («potere ... di consacrare, offrire e amministrare il suo Corpo e il suo Sangue, oltre che di rimettere e ritenere i peccati») (DS 1764); in particolare i Vescovi qui in Apostolorum locum successerunt … presbyteros superiores esse, ac sacramentum confirmationis conferre, ministros Ecclesiae ordinare, atque alia pleraque peragi ipsos posse («che sono succeduti in luogo degli Apostoli … sono superiori ai preti, e possono amministrare il sacramento della Cresima, ordinare i ministri della Chiesa, e compiere molte altre cose»)  (DS 1768). Ecco dunque gli effetti dell’Ordinazione tali che ci sono descritti dal Concilio di Trento: un potere legato al Corpo fisico del Cristo e alla amministrazione dei Sacramenti, e assolutamente non al governo esterno della Chiesa. LG invece dice esplicitamente che la consacrazione episcopale «cum munere sanctificandi, munera quoque confert docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii Capite et membris exerceri possunt» («conferisce pure, con l’ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e governare, i quali però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica con il Capo e colle membra del Collegio»). Il munus sanctificandi è, senza ombra di dubbio, una potestas expedita ad actum: ma non si può certo dire lo stesso degli altri due poteri, per i quali tuttavia si usa lo stesso termine e che gli sono equiparati. Ora la Nota praevia ci dice che munus è stato scelto in opposizione a potestas ad actum expedita (perché allora non distinguere il munus sanctificandi?): è dunque un potere, ma che per passare all’atto deve essere sbloccato da due condizioni: la comunione gerarchica (che è un vero legame giuridico e non un semplice affetto, dice la Nota praevia) con il Capo e i membri del Collegio e la  juridica determinatio per auctoritatem hierarchicam. Anche al numero 22 è detto che si diviene membro del Collegio con la consacrazione episcopale e il legame gerarchico. Non appare chiaro quale sia il rapporto tra queste due causalità; tuttavia, poiché i due poteri hanno per causa sufficiente la consacrazione episcopale, è chiaro che chiunque fosse validamente consacrato possiederebbe i due munera, ma il Concilio non ci dice se l’esercizio del potere di governo sia invalido o solo illecito in assenza della comunione gerarchica (nel nota bene della Nota praevia è detto addirittura che il Concilio non è voluto entrare in queste questioni): a rigor di logica, dovrebbe essere solo illecito, come quello del potere d’Ordine(4). Questo potere sarebbe proprio a qualsiasi Vescovo consacrato, qualunque carica ricopra (la juridica determinatio da parte dell’autorità superiore: chi, il Papa? Il Papa e/o il Collegio?). Evidentemente tale potere viene tramite l’appartenenza al Collegio, ma la sua causa efficiente deve essere direttamente il Cristo, visto che sarebbe dato da un Sacramento che agisce ex opere operato: il che è alquanto strano, trattandosi di poteri che esulano dall’ordine sacramentale.
Ecco su cosa dobbiamo soffermarci. Il Concilio gioca sull’equivoco del termine “Vescovo”. Dobbiamo affermare che c’è un significato completamente diverso tra il Vescovo quanto al potere d’Ordine e il Vescovo come soggetto della giurisdizione ordinaria su una diocesi: la Chiesa ha una doppia gerarchia in relazione ai due poteri, e certi termini sono impiegati per i gradi dell’una e dell’altra. E questo vale a fortiori se l’Episcopato è parte del Sacramento dell’Ordine: in questo caso può produrre solo ciò che è significato dalla sua forma. Ora Pio XII ha stabilito in Sacramentum Ordinis (1947) che la forma sufficiente a produrre l’Episcopato è la seguente: Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum caelestis unguenti rore sanctifica… (DS 3860): nessuna menzione dell’autorità di governare o insegnare. Ma di argomenti in favore di questa separazione totale ce ne sono in  abbondanza: ancora oggi abbiamo dei Vescovi quanto all’Ordine che non avranno né eserciteranno mai un potere di giurisdizione episcopale; e, ancora meglio, abbiamo nella storia quantità di Vescovi quanto alla giurisdizione che non furono mai consacrati, ma esercitavano realmente il potere su una diocesi (il Rinascimento è pieno di esempi). Evidentemente, come ordinò poi il Tridentino, è sommamente conveniente che un Vescovo quanto alla giurisdizione riceva anche l’ordine episcopale, al punto che sarebbe una grave colpa morale non farlo (benché non sia definito se sia per diritto divino o ecclesiastico): ma non c’è nessuna necessità metafisica di farlo. Noi sappiamo che la giurisdizione è conferita ai Vescovi da un atto della volontà del Papa: così insegna Pio XII in Ad Sinarum gentes (1954) e Ad Apostolorum Principis (1958), riprendendo quanto aveva detto in Mystici Corporis (1943): i Vescovi governano la loro diocesi in nome del Cristo, «id tamen dum faciunt, non plane sui juris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate positi, quamvis ordinaria jurisdictionis potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontifice impertita» («tuttavia quando lo fanno, non lo fanno affatto per diritto proprio, ma posti sotto la debita autorità del Romano Pontefice, benché godano di un potere di giurisdizione ordinario, dato loro immediatamente dallo stesso Pontefice») (DS. 3804). Non si capisce come tali parole possano essere intese de hac necessaria determinatione potestatum, come vorrebbe la Nota praevia che vi fa implicitamente riferimento, e non di una vera collazione di potere.
Se il munus gubernandi fosse dato ex opere operato, verrebbe direttamente dal Cristo e non dal Papa: ma il Codice di Diritto canonico, al can. 109 dice chiaramente: «Qui in ecclesiastica hierarchia cooptantur (…) in gradibus potestatis ordinis constituuntur sacra ordinatione; in supremo pontificatu, ipsomet jure divino, adimpleta conditione legitimae electionis ejusdemque acceptationis; in reliquis gradibus jurisdictionis, canonica missione» («Coloro che sono annoverati nella gerarchia ecclasiastica … sono costituiti nei gradi del potere d’ordine con la sacra ordinazione; nel supremo Pontificato, per lo stesso diritto divino, compiute le condizioni della legittima elezione e dell’accettazione di questa; nei restanti gradi del potere di giurisdizione, con la missione canonica»). L’unico dunque a ricevere giurisdizione direttamente da Dio è il Papa; ora egli stesso non la riceve nella consacrazione episcopale, ma può averla indipendentemente da essa e quindi senza far parte del fantomatico Collegio di cui dovrebbe essere il Capo. Vorremmo parlare qui del caso (frequente nella storia) dell’elezione al Papato di un non-Vescovo: se è Papa prima di essere Vescovo quanto all’Ordine, abbiamo la prova suprema dell’equivocità del termine Vescovo: se l’eletto è Vescovo di Roma (e quindi Catholicae Ecclesiae Episcopus) quando è ancora un semplice Prete (o meno ancora) quanto all’Ordine, i due poteri si riveleranno assolutamente distinti.
Osserviamo allora il Cerimoniale Apostolico dell’elezione papale(5): il Cerimoniale parla del Papa eletto che, se non è Vescovo, sarà consacrato vari giorni dopo l’elezione, in concomitanza dell’Incoronazione. Subito dopo aver accettato l’elezione e aver dichiarato il suo nome di pontificato, il Papa firma delle suppliche che gli vengono presentate: il Cerimoniale vuole che il Papa eserciti immediatamente il suo nuovo potere. Allora lo si veste da Papa: con la stola al collo, dice il Cerimoniale, se è Prete o Vescovo, pendente alla spalla sinistra se Diacono, senza stola se Suddiacono o meno; è condotto al trono dove firma altre suppliche, è rivestito del mantum (il gran piviale insegna del Papato), e si siede sull’altare (per significare la sua identificazione col Cristo), dove è adorato dai Cardinali, che gli baciano il piede, la mano e il viso. Si scende allora nella Basilica, dove dopo il Te Deum e una nuova adorazione, il Papa dà la benedizione apostolica indulgenziata (anche se non è ordinato).
Il Cerimoniale descrive allora (tit. II) tutto quello che si deve fare perché il Papa riceva gli ordini che gli mancano. Notiamo solo che il Papa, di cui vengono descritte tutte le ordinazioni dalla tonsura in avanti, riceve tutti gli ordini rivestito del rocchetto (insegna caratteristica della giurisdizione), del mantum e della mitra. Non li riceve in ginocchio, ma seduto in sede sua, da dove assiste pontificalmente alla Messa.
Considerando questi riti si vede come l’eletto non Vescovo, che secondo LG non dovrebbe essere né membro né testa del Collegio, non è solo trattato da Papa per una sorta di “anticipazione cerimoniale” (come qualcuno potrebbe pensare), ma lo è realmente, e pone degli atti di giurisdizione firmando le suppliche (si trattava spesso della collazione di Vescovati o altri benefici) e concedendo delle indulgenze. Non è a caso che il can. 219 diceva: «Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, jure divino, plenam supremae jurisdictionis potestatem» («Il Romano Pontefice, legittimamente eletto, immediatamente dall’accettazione dell’elezione, ottiene, per diritto divino, il pieno potere della suprema giurisdizione»). In omaggio alla nuova ecclesiologia di LG la Costituzione Apostolica di Paolo VI Romano Pontifici eligendo (1 ott. 1975) dice al n. 89 : «Si electus charactere episcopali careat, obsequium et oboedientia eidem praebentur et nuntius populo perfertur tantum postquam ipse ordinatus Episcopus est» («se l’eletto è privo del carattere episcopale, l’ossequio e l’obbedienza gli sono prestati e l’annuncio al popolo è portato solo dopo che egli sia stato ordinato Vescovo») (cfr. anche can. 332 §1 del Codice del 1983). Il Conclave attuale si termina dunque solo con la consacrazione (Rom. Pont. elig. nn. 90-91); Giovanni Paolo II ha previsto che tale consacrazione si faccia immediatamente dopo l’accettazione, negli stalli stessi della Sistina. È certamente possibile che una norma di diritto positivo possa aggiungere la consacrazione all’elezione e all’accettazione come condizione per la ricezione della giurisdizione universale (e certamente tale norma esisteva nell’Alto Medioevo), ma attualmente ciò avviene in un contesto di confusione teologica dei poteri. Non vi è nella consacrazione episcopale nessun munus gubernandi, e un Vescovo consacrato ha altrettanta potenza a ricevere una giurisdizione che qualsiasi altro battezzato maschio (e eventualmente chierico, se ciò, come si pensa, è strettamente necessario al possesso della giurisdizione). Anche i buoni autori che lasciano intendere che la consacrazione episcopale dia una potenza più o meno remota a un qualunque governo, ci sembrano da riprovare.

Il Collegio dei Vescovi e il suo Capo (n. 22)

Si tratta qui della forma e dei poteri di questo Collegio, formato, come si è visto, da ogni Vescovo consacrato e in possesso della comunione gerarchica. Il capitolo si apre con una visione idilliaca della perantiqua disciplina secondo la quale i Vescovi avrebbero comunicato tra loro e con Roma per tutte le decisioni, et altiora quaeque: questo, con la riunione dei Concili ecumenici e la presenza di più Vescovi alle consacrazioni episcopali, sarebbe la prova della natura collegiale dell’Episcopato.
Anzitutto, occorre sapere che la quantità di Sinodi più o meno legali dei primi secoli non era tanto il segno dell’unità dell’Episcopato, quanto il segno della sua divisione in fazioni locali o dottrinali, e spesso era la causa della rapidità della diffusione dell’eresia nel corpo episcopale (si veda l’esempio eclatante dell’Arianesimo). Ma anche nel caso degli autentici Concili ecumenici, che cosa si pensava della loro autorità? Da dove veniva? Dal Collegio dei Vescovi? Vorremmo citare qui il Papa san Celestino I, visto che LG lo cita a sproposito nel n. 23: questo Papa aveva inviato al Concilio di Efeso (dove con i Vescovi erano presenti numerosi preti), tra i suoi Legati, il prete Filippo, con voto decisivo, che esercitò pesantemente il potere conferitogli. Ai suoi Legati il Papa aveva ordinato di non compromettere l’autorità della Sede Apostolica immischiandosi delle discussione come dei semplici Vescovi: dovevano giudicare e non lasciarsi giudicare(6). Evidentemente il Papa, nel pieno del famoso primo millennio, pensa che il Concilio non ha altra autorità che la sua; e se si leggono gli atti, si vede che i Padri non pensavano diversamente.
Il rapporto di unione tra san Pietro e gli Apostoli in un solo Collegio è paragonato a quello che esisterebbe tra il Papa e i Vescovi. La Nota praevia dice che si è scelto di dire «Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium Apostolicum constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur» («Come san Pietro e gli altri Apostoli costituiscono, per volontà del Signore, un unico Collegio apostolico, in pari modo il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono uniti tra di loro»), e non eadem ratione («allo stesso modo») per indicare che non c’è uguaglianza tra i due rapporti, ma solo una proporzionalità, precisando che il parallelismus (sic) non implica la trasmissione dei poteri straordinari degli Apostoli ai Vescovi. San Pietro e il Papa sono comunque a tutti gli effetti una parte del tutto.
Questa parte ha la qualità speciale di essere la causa dell’esercizio dell’autorità del Collegio. Causa che agisce dall’interno, come dice la Nota praevia: si dice che il Collegio pone i suoi atti consentiente Capite perché non si possa pensare alla dipendenza ab aliquo extraneo, ma piuttosto a una comunione. Il Collegio esiste sempre (così la Nota praevia) in atto primo, dunque anche alla morte del Papa, ma passa all’atto secondo solo per volontà del Papa: questo si verifica in modo solenne nel Concilio ecumenico, o in modo ordinario quando il Papa invita i Vescovi dispersi a un atto comune (cfr. i can. 336-337 del Codice del 1983).
LG e la Nota praevia insistono per precisare la pienezza dei poteri del Capo, che può agire solo, liberamente e indipendentemente dal Collegio, convocandolo oppure no: l’estensione del potere papale è assolutamente messa al sicuro. Tuttavia è chiaro che se il Papa consente a un atto collegiale, il soggetto che pone l’atto è il Collegio, che è chiaramente definito come subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam. C’è dunque un secondo soggetto del potere assoluto nella Chiesa: il Papa non gli conferisce il potere, non è né causa formale né causa efficiente di tale potere: è solo la causa motrice dell’esercizio del potere.
Se LG si è preoccupata, sotto le pressioni della minoranza, di salvaguardare l’estensione del potere papale, non ha avuto cura di preservarne l’unicità. Come i peggiori episcopalisti gallicani il Concilio non teme di citare  Mt. 18, 18 (mettendolo in parallelo con Mt. 16, 16ss.) per sostenere la sua tesi, fingendo di ignorare che se il Salvatore ha dato a tutti gli Apostoli il potere di legare e sciogliere, solo a Pietro ha consegnato le Chiavi, simbolo della fonte di questo potere, e a Pietro solo l’ordine di pascere il gregge. Inutile dunque stabilire un qualsiasi parallelismus tra i due passaggi, inutile qualsiasi quoque.
Siamo dunque in piena contraddizione, e senza uscita, con Pastor aeternus (DS 3053-3054): «UNI Simoni Petro contulit Jesus post suam resurrectionem summi pastoris et rectoris jurisdictionem in totum suum ovile dicens: “Pasce agnos meos”, “Pasce oves meas”. Huic tam manifestae sacrarum Scripturarum doctrinae, ut ab Ecclesia Catholica semper intellecta est, aperte opponuntur pravae eorum sententiae, qui constitutam a Christo Domino in sua Ecclesia regiminis formam pervertentes negant, solum Petrum prae ceteris Apostolis sive seorsum singulis sive omnibus simul vero proprioque primatu fuisse a Christo instructum; aut qui affirmant, eundem primatum non immediate directeque ipsi beato Petro, sed Ecclesiae et per hanc illi ut ipsius Ecclesiae ministro delatum fuisse» («Al solo Simon Pietro Gesù ha affidato dopo la sua resurrezione la giurisdizione di sommo pastore e rettore su tutto il suo ovile dicendo: “Pasci i miei agnelli”, “Pasci le mie pecorelle”. A questa dottrina tanto chiara della Santa Scrittura, come è sempre stata capita dalla Chiesa Cattolica, si oppongono apertamente le malvagie opinioni di coloro che, pervertendo la forma di governo costituita dal Cristo Signore nella sua Chiesa, negano che il solo Pietro è stato dotato dal Cristo di un vero e proprio primato su tutti gli altri Apostoli presi sia singolarmente sia tutti insieme; o quelli che affermano che tale primato non fu dato immediatamente e direttamente al beato Pietro, ma alla Chiesa e tramite questa a lui come ministro della Chiesa stessa»).
Al contrario, per LG ci sono due poteri supremi nella Chiesa: il Papa e il Collegio (=Papa + Vescovi). Si può anche dire che il Papa esercita il suo potere a due titoli: vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et totius Ecclesiae Pastoris, e in quanto Caput Collegii. Forzando appena i testi, si potrebbe anche far dire loro che esiste un solo potere istituito dal Cristo, quello del Collegio, che il Papa può esercitare solo perché ne è la Testa e il rappresentante (il che cadrebbe sotto la condanna della seconda parte del testo di Pastor aeternus appena citato). Siamo decisamente all’opposto della visione del Vaticano I.
In realtà, noi osserviamo che secondo il Codice (del 1917, ovviamente) al Concilio non sono invitati de jure tutti i Vescovi consacrati, né solo loro: il can. 223 prescrive che devono essere convocati al Concilio con suffragio deliberativo i Cardinali anche non Vescovi, i Vescovi residenziali anche se non ancora consacrati, gli Abati e Prelati nullius, i differenti Superiori d’Ordini o di Congregazioni clericali esenti; mentre i Vescovi titolari avevano voto deliberativo solo se ciò era esplicitamente concesso. Dunque quando il Papa riunisce il Concilio, che dovrebbe essere l’azione più eclatante del presunto Collegio, non ne convoca affatto i membri, ma convoca chi gli pare, delle persone che sceglie sulla base del diritto positivo, non i membri di un Corpo che sarebbe istituito dal Cristo.
In breve il Papa possiede solo il potere supremo sulla Chiesa (cf. DS 3060), che comunica a suo piacimento. I Vescovi residenziali non sono un Corpo (se non latissimo sensu), ma un insieme di persone che hanno la stessa funzione: la loro carica è d’istituzione divina, la loro giurisdizione è ordinaria e esercitata in nome proprio e non per delegazione, ma è data da colui che ne ha la pienezza sulla terra. La somma di questi poteri particolari non dà un potere universale.

Relazioni dei Vescovi in seno al Collegio (n. 23)

Questo numero è il tipico paragrafo di chiacchiere a vuoto, frequentissimo nei documenti conciliari. Vi si dice che poiché ogni Vescovo è membro di un Collegio che ha il potere supremo, ne consegue che è personalmente tenuto ad avere cura della Chiesa universale e dell’annuncio del Vangelo. Il che potrebbe essere detto, in misura diversa, di tutti i cristiani, senza che abbiano bisogno per questo di un qualsiasi potere per farlo (e in effetti, a tutti i fedeli, come dice Pio XI in Rerum Ecclesiae, si applica l’esortazione del Cristo che san Celestino I rivolgeva ai Vescovi del Concilio di Efeso, e che LG riprende per sostenere la propria tesi).
Questo numero ha prodotto nel Nuovo Codice un organo generatore di confusione, il Sinodo dei Vescovi (can. 342-348): ha ruolo consultivo, dovrebbe servire a mantenere un legame più effettivo che giuridico, ed è in realtà la causa di interminabili discussioni e disordini, noto ai più per esprimere i più improbabili voti per la gestione della Chiesa.
Vengono lodati in questo numero i raggruppamenti di Chiese locali, sia quelli di origini antiche sia le più moderne Conferenze episcopali, che dovrebbero essere pure il segno di quest’unità dell’Episcopato: in realtà, sono da sempre (la Santa Sede non ha mai apprezzato i concili nazionali) delle fonti di divisione e dei centri di resistenza all’autorità suprema (e la storia non è cambiata).

Conclusioni

Ci sembra, al termine di questo lavoro, senza escludere un esame più preciso, di poter avanzare alcune conclusioni, che appaiono moralmente certe:
1. La dottrina di LG sulla duplicità del potere supremo, nonostante la Nota praevia, appare direttamente contraria all’insegnamento del Vaticano I sull’unicità del potere del Papa: ora una dottrina contraria all'insegnamento della Chiesa si definisce eresia.
2. La dottrina di LG secondo la quale la consacrazione episcopale darebbe un potere di governare è almeno proxima haeresi, soprattutto dopo gli insegnamenti di Pio XII da noi citati.
3. La distinzione (che dovrebbe arrangiare tutto) tra collazione della giurisdizione e del suo esercizio (applicata sia alla consacrazione dei Vescovi sia al Collegio, e che riduce il potere pontificio a una funzione moderatrice) è una novità (tenuta da pochi teologi antichi, tra i quali il famigerato Bolgeni), una stupidità intrinsecamente contraddittoria: la giurisdizione è infatti, per sua natura, una potestas agendi: un potere che esiste ma che non può niente, un potere senza potere, è assurdo (soprattutto che il Papa potrebbe dare tanto la giurisdizione quanto il suo esercizio); ed è di fatto inconciliabile con gli insegnamenti succitati.
4. Le affermazioni sul primo millennio e l’utilità delle riunioni dei Vescovi per manifestare l’unità della Chiesa sono puerili, antistoriche e contro l’esperienza, il buon senso e la prassi della Chiesa Romana.

da Tradizione Cattolica n°58

Note

(1) Omelia nella IX sessione del Concilio, 7 dic. 1965.
(2) Ricordiamo al lettore che il Cristo ha istituito all'interno della Chiesa, la società spirituale da lui fondata, due poteri: uno in quanto Sacerdote, per santificare le anime, che è conferito dai vari gradi del Sacramento dell'Ordine (potestas sanctificandi); l'altro in quanto Re e Profeta, per insegnare e governare, che dà direttamente al Papa e che questi trasmette ai Vescovi delle diocesi e agli altri gradi della gerarchia (potestas gubernandi, o giurisdizione).
(3) La Nota esplicativa praevia, sotto la pressione della minoranza conciliare, fu inserita da Paolo VI in fondo a LG per spiegare alcuni termini e interpretare il testo in un senso più tradizionale: ne vedremo la netta insufficienza.
(4) Ora, il can. 2264 distingue esercizio invalido e esercizio illecito della giurisdizione: che pensare?
(5) Cfr. l’edizione critica di questo Cerimoniale  a cura di Marc Dykmans S.I., L’œuvre de Patrizi Piccolomini ou le Cérémonial papal de la première Renaissance, ed. della Biblioteca Apostolica Vaticana, Coll. Studi e testi 293 e 294, Città del Vaticano 1980, in particolare Liber primus, titulus primus et secundus.
(6) Cfr. Rohrbacher, Histoire universelle de l’Eglise Catholique, Tome III, livre XXXIX, pp. 469 ss.

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