domenica 19 giugno 2011

LIBERTÀ RELIGIOSA E TRADIZIONE APOSTOLICA



d. CURZIO NITOGLIA
27 maggio 2011
Il Decreto sulla LIBERTÀ RELIGIOSA (Dignitatis humanae,7 dicembre 1965) è in contraddizione con la Tradizione apostolica e il Magistero costante della Chiesa riassunte nel Diritto Pubblico Ecclesiastico.
● Si veda S. Gregorio Nazianzeno (+ 390), Hom. XVII; S. Giovanni Crisostomo (+ 407), Hom. XV super IIam Cor.; S. Ambrogio (+ 397),Sermo conta AuxentiumS. Agostino (+ 430), De civitate Dei (V, IX, t. XLI, col. 151 ss.); S. Gelasio I (+ 496), Epist. ad Imperat. Anastasium IS. Leone Magno (+ 461), Epist. CLVI, 3; S. Gregorio Magno (+ 604),Regesta, n. 1819; S. Isidoro Da Siviglia (+ 636), Sent., III, 51; S. Nicola I, Epistul. Proposueramus quidam (865); S. Gregorio VII (+ 1085), Dictatus Papae (1075), I epistola a Ermanno Vescovo di Metz (25 agosto 1076), II epistola a Ermanno (15 marzo 1081); Urbano II (+ 1099), Epist. ad Alphonsum VI regem; S. Bernardo Di Chiaravalle (+ 1173), Epistola a papa Eugenio III sulle due spade; Innocenzo III (+ 1216), Sicut universitatis conditor (1198),Venerabilem fratrem (1202), Novit ille (1204); Innocenzo IV (+ 1254), Aeger cui levia(1245); S. Tommaso D’Aquino (+ 12074), In IVum Sent., dist. XXXVII, ad 4Quaest. quodlib.,XII, a. 19; S. Th., II-II, q. 40, a. 6, ad 3; Quodlib. XII, q. XII, a. 19, ad 2; Bonifacio VIII (+ 1303), Bolla Unam sanctam (1302); Cajetanus (+ 1534), De comparata auctoritate Papae et Concilii, tratt. II, pars II, cap. XIII; S. Roberto Bellarmino (+ 1621), De controversiis; F. Suarez (+ 1617), Defensio Fidei catholicae;.Gregorio XVI, Mirari vos (1832); Pio IX, Quanta cura eSyllabus (1864); Leone XIII, Immortale Dei (1885), Libertas (1888); S. Pio X, Vehementer(1906); Pio XI, Ubi arcano (1921), Quas primas (1925), Pio XII, Discorso ai Giuristi Cattolici Italiani, 6 dicembre 1953.
● La dottrina cattolica è sempre stata quella della subordinazione dello Stato alla Chiesa, come del corpo all’anima. Essa ha conosciuto delle sfumature accidentali: potere diretto in spiritualibus e indiretto in temporalibus ratione peccati oppure potere diretto anche in temporalibus, ma non esercitato e dato al Principe temporale dal Pontefice romano (plenitudo potestatis). Mai dal 313 nessun Papa, Padre ecclesiastico, Dottore della Chiesa, teologo o canonista ricevuto nella Chiesa ha insegnato la separazione tra Stato e Chiesa, che è sempre stata condannata.
● Ora la Dignitatis humanae (d’ora in poi DH) insegna pastoralmente che l’uomo ha “diritto alla libertà religiosa […] privatamente [e fin qui nulla da obiettare, si tratta del ‘foro interno’ che riguarda solo l’uomo e Dio e non lo Stato] e in pubblico sia da solo sia associato ad altri [e qui casca l’asino, infatti in ‘foro esterno’ non si ha il diritto di professare l’errore, si può parlare solo di tolleranza mai di diritto]. […]. È necessario che a tutti i cittadini e a tutte le comunità religiose venga riconosciuto il diritto alla libertà in materia religiosa. […] Libertà religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a tutti gli uomini  e a tutte le comunità e che deve essere sancita nell’ordinamento giuridico [ecco la rottura totale con il ‘Diritto Pubblico Ecclesiastico’ da papa Gelasio sino a Pio XII]”. (DH, n. 2, 3, 6 e 13).
● All’obiezione secondo cui DHha voluto impegnare l’infallibilità poiché ha dichiarato che: «il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale si conosce sia per mezzo della parola di Dio rivelata sia tramite la ragione» (n. 2). Si risponde che il decreto DH non ha voluto definire che la libertà religiosa fondata sulla dignità della persona umana è verità rivelata e non ha voluto obbligare a crederla come condizione per salvarsi, ma ha solo dichiarato pastoralmente un “diritto alla libertà religiosa in ‘foro esterno’ e pubblicamente” - peraltro inesistente secondo la Tradizione apostolica, la quale parla solo di ‘foro interno’ e in privato - “fondato su una dignità personale”, che è un’espressione filosoficamente inesatta, in quanto non è il soggetto ad essere degno o valoroso, ma è la natura in cui il soggetto sussiste, che conferisce ad essa maggiore o minore dignità. Per cui DH avrebbe dovuto parlare di dignità della natura umana e non della persona. DH equivoca tra ‘foro interno’ e ‘foro esterno’, tra natura e persona, poiché essendo insegnamento pastorale e a-dogmatico ha rinunciato al lessico della filosofia e teologia scolastica e specificatamente tomistica e si è servita di espressioni inesatte e “poetiche” più che teologico-filosofiche.
● Pio IX nella Quanta cura (8 dicembre 1864) ha definito esplicitamente che la libertà religiosa in foro esterno “è contraria alla dottrina della S. Scrittura, della Chiesa e dei Santi padri ecclesiastici” e che “lo Stato ha il dovere di reprimere i violatori della Religione cattolica con pene specifiche”.
d. CURZIO NITOGLIA

27 maggio 2011

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